(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52 del 28 dicembre 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Al comma primo dell'art. 24 le parole: "agli articoli 10, 14, 18, 19 e 22 della presente legge" sono soppresse e sostituite dalle parole: "alla presente legge". 2. Al comma terzo dell'art. 24, primo capoverso recante la denominazione del capitolo, sono soppresse le parole: ", per gli interventi di cui agli articoli 10, 18, 19 e 22". 3. Il comma quinto dell'art. 24 e' soppresso e sostituito dal seguente: "Per l'attuazione degli interventi settoriali di cui agli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 20 della presente legge, possono essere altresi' utilizzate le risorse disponibili nei rispettivi capitoli di bilancio degli assessorati competenti, nelle rispettive materie, secondo le indicazioni del programma di cui al precedente art. 3".