(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52
                        del 28 dicembre 1988)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al  comma primo dell'art. 24 le parole: "agli articoli 10, 14,
18, 19 e 22 della presente legge" sono soppresse e  sostituite  dalle
parole:
   "alla presente legge".
   2.  Al  comma  terzo  dell'art.  24,  primo  capoverso  recante la
denominazione del capitolo, sono soppresse  le  parole:  ",  per  gli
interventi di cui agli articoli 10, 18, 19 e 22".
   3.  Il  comma  quinto  dell'art.  24 e' soppresso e sostituito dal
seguente: "Per l'attuazione degli interventi settoriali di  cui  agli
articoli  11,  12,  13, 15, 16, 17 e 20 della presente legge, possono
essere altresi' utilizzate  le  risorse  disponibili  nei  rispettivi
capitoli  di  bilancio degli assessorati competenti, nelle rispettive
materie, secondo le indicazioni del programma di  cui  al  precedente
art. 3".